Perché la pillola del giorno dopo non è aborto e non può esserci obiezione di coscienza
Vi spieghiamo per quale motivo la pillola del giorno dopo non è abortiva, e perché medici e farmacisti non possono renderla oggetto di obiezione di coscienza.
Vi spieghiamo per quale motivo la pillola del giorno dopo non è abortiva, e perché medici e farmacisti non possono renderla oggetto di obiezione di coscienza.
Il tema della contraccezione resta un argomento davvero molto delicato e dove spesso la confusione, soprattutto fra i più giovani che si approcciano per le prime volte al mondo dei rapporti intimi, regna sovrana.
Non è un caso se la Sigo, la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, classifica il nostro paese come fanalino di coda in Europa in tema di utilizzo di contraccettivi, e fornisce a Il Tempo dati che contribuiscono a dare un quadro abbastanza preoccupante della situazione: quattro giovani su 10 non usano il preservativo, il 58% delle under 30 non ha mai sentito parlare di dispositivo intrauterino, impianto sottocutaneo e spirale al rame e il 42% delle giovani, nella loro prima volta, sceglie di non usare alcuna precauzione, mentre per il 5% dei ragazzi il coito interrotto resta un metodo valido per evitare gravidanze indesiderate. Dati che sono il frutto di convinzioni errate, naturalmente, di informazioni imprecise e lacunose, in cui spesso neppure le istituzioni contribuiscono a chiarire la situazione.
La stessa confusione di idee riguarda la pillola del giorno dopo, spesso scambiata per la pillola abortiva. Niente di più sbagliato, le due pillole hanno funzioni del tutto diverse, e il famoso Norlevo, appunto la pillola del giorno dopo, non ha niente a che vedere con l’aborto. Cerchiamo di capire perché.
Come chiarisce il portale governativo del Ministero della Salute stiamo parlando di un contraccettivo di emergenza, non di una pillola abortiva. Ciò significa che la pillola del giorno dopo può essere assunta per evitare una gravidanza indesiderata, in seguito ad un rapporto sessuale non protetto o non protetto adeguatamente. Si tratta di una preparazione farmaceutica progestinica, o a base di ulipristal acetato, che agisce prevenendo l’ovulazione che ancora deve avvenire, oppure, qualora l’ovulo sia già stato fecondato, modificando la cavità uterina in modo da impedirne l’annidamento. Effetti chiariti ulteriormente dall’Oms nel 2005. I suoi effetti si annullano qualora sia già iniziata una gravidanza, ovvero nel momento in cui l’ovulo si è già annidato, per questo non si può parlare di interruzione di gravidanza, ma di impedimento affinché una possibile gravidanza possa svilupparsi, e non può essere considerata abortiva.
Poiché, come abbiamo appena detto, la funzione principale della pillola è quella di impedire l’annidamento dell’ovulo, è naturale che più tempo passa prima dell’assunzione della stessa, maggiore è il rischio di far avvenire l’ovulazione.
La pillola deve essere assunta, dopo un rapporto non adeguatamente protetto, preferibilmente nelle prime 12 ore, massimo 24, per garantire un’efficacia massima, pari al 95%; in ogni caso, la pillola deve essere presa entro le 72 ore o 120 ore successive, a seconda delle formulazioni ormonali: si parla di 72 ore per quanto riguarda i preparati contenenti levonorgestrel, 120 per quelli contenenti ulipristal acetato. L’efficacia dell’ulipristal acetato è di 3 volte superiore a quella del levonorgestrel, se la pillola viene assunta nelle prime 24 ore.
Naturalmente la terminologia stessa, ovvero contraccezione d’emergenza, implica che la pillola del giorno dopo non possa sostituire i metodi contraccettivi “classici”, né rappresentarne un tipo; non deve esserne fatto un uso regolare, vi si può ricorrere solo quando si pensa di aver avuto un rapporto non sufficientemente protetto, oppure laddove il metodo utilizzato non sia risultato efficace (ad esempio, in caso di rottura del preservativo, oppure quando ci si rende conto di aver sbagliato il conto dei giorni fertili, quando non si sono assunte tutte le pillole, il cerotto si è staccato o l’anello anticoncezionale non è stato reinserito); infine, può essere assunta qualora non vi sia stata copertura contraccettiva, se, per esempio, il coito non è stato interrotto, volontariamente o no.
Con la determina AIFA n. 219 del 1° febbraio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2016, è stato soppresso l’obbligo di prescrizione per il Norlevo per le donne maggiorenni, che riguarda invece le ragazze minorenni, che possono avere il farmaco solo dietro Ricetta Non Ripetibile; a loro è applicato il regime giuridico stabilito dall’articolo 2 della 194/78, che recita appunto
La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.
Se per la prescrizione della pillola si ricorre al Pronto Soccorso, va da sé che il tipo di prestazione corrispondente sia classificabile come un codice bianco, quindi soggetta al pagamento del ticket, poiché giudicata non di emergenza.
In un articolo pubblicato da La Gazzetta del Mezzogiorno nel 2014 veniva discussa la decisione del Policlinico di Bari di mettere a pagamento la prescrizione della pillola ed eventuali altri esami volti a escludere possibili rischi legati alla sua assunzione; la direzione dell’ospedale nell’occasione ha fatto sapere che le pazienti che si erano rivolte al Pronto Soccorso per la contraccezione postcoitale dovevano aspettarsi di vedersi recapitare a domicilio, entro due mesi, una richiesta di pagamento ticket di 55,66 €, per il solo accesso e visita, oppure di 71,15 € in caso di ecografia di approfondimento.
Altre regioni, come la Toscana, hanno aperto la possibilità di prescrizione del farmaco anche ai consultori. Il farmaco, comprato in farmacia, ha un prezzo (aggiornato al 4 maggio 2017) di 13, 99 €, e non è mutuabile, ma esistono, come spesso accade, equivalenti più economici.
Veniamo al punto più spinoso di tutta la questione: un medico o un farmacista possono rifiutarsi di prescrivere, o di dare, la pillola del giorno dopo a una paziente? La risposta è no, perché, come abbiamo detto poc’anzi, si tratta di un farmaco non abortivo, ma di contraccezione di emergenza.
La regolamentazione dell’obiezione di coscienza nel nostro paese, sancita dall’articolo 9 della legge 194/78, non configura alcuna fattispecie che riguardi i contraccettivi di emergenza, e la funzione di metodo di contraccezione di emergenza è stata ribadita dall’Oms, che, nelle linee guida del 2004, considera la contraccezione d’emergenza “senza restrizioni d’uso”.
Orientamento, quest’ultimo, ribadito anche da FIGO (Federazione Italiana di Ginecologia e Ostetricia), che ha invitato i medici a rendere accessibili a tutte le donne, in qualsiasi momento, questo tipo di contraccettivo. La mancata prescrizione o vendita del farmaco, inoltre, può essere oggetto di denuncia presso le autorità, perché viene meno all’art. 38 del R.D. del 30 settembre 1938, n. 1702, in cui si legge:
I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia.
In ogni caso, se un medico rifiuta la prescrizione a una minorenne, è suo precipuo obbligo inviarla a un collega non obiettore che provveda a fare la Ricetta Non Ripetibile. L’obiezione non riguarda la pillola del giorno dopo, perché la pillola del giorno dopo non è un abortivo, ma un metodo contraccettivo.
Giornalista, rockettara, animalista, book addicted, vivo il "qui e ora" come il Wing Chun mi insegna, scrivo da quando ho memoria, amo Barcellona e la Union Jack.
Cosa ne pensi?