Dal prossimo 4 maggio scatta ufficialmente il via libera per richiedere il bonus mamma, il sostegno alla natalità inserito nella legge di Bilancio 2017, che aiuterà tutte le mamme in possesso dei requisiti richiesti ad affrontare le prime spese legate alla nascita di un bimbo, indipendentemente dal reddito. I fondi stanziati nella legge di Bilancio sono importanti: si parla all’incirca di 600 milioni di euro, che dovrebbero garantire il bonus di 800 euro a, poco più o poco meno, 750 mila famiglie.

Il bonus sarà riconosciuto a tutte le neomamme, anche extracomunitarie, purché residenti nel nostro paese da almeno 5 anni; un bell’incentivo per tutte le donne diventate mamme da poco o ancora in attesa, che oltre a usufruire del congedo parentale di maternità, in alcuni casi anche anticipata, potranno quindi contare anche su un sostegno economico non di poco conto.

Vediamo nel dettaglio cos’è il bonus mamma, come e chi può presentare la richiesta.

Bonus mamma: cos’è

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Come anticipato, il bonus mamma è un sostegno economico del valore di 800 euro utile per coprire le primissime spese legate alla nascita, come esami pre-parto, farmaci, passeggino, culla, vestitini, ma anche all’adozione di un bimbo: infatti, la domanda può essere presentata non solo per i bimbi nati a partire dal 1° gennaio 2017, oppure in caso di gravidanza (per le mamme in attesa la richiesta può esser presentata solo al termine del settimo mese di gravidanza), ma anche da coloro che abbiano adottato un bambino dal 1° gennaio di quest’anno. Il bonus mamma va ad aggiungersi al vecchio bonus bebè, che prevedeva l’erogazione di 80 euro al mese per bimbi da zero a 3 anni ma riguardava solo chi aveva un reddito inferiore ai 25 mila euro, e sarà affiancato da un voucher per gli asili nido. Il sostegno è una tantum, ovvero concesso in un’unica soluzione, per gravidanza o parto, adozione o affidamento, e in relazione a ogni figlio nato, adottato o preso in affidamento.

Chi può richiederlo

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Il beneficio è concesso esclusivamente a chi, a partire dal 1° gennaio 2017:

  • ha partorito, anche se prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.
  • ha compiuto il 7° mese di gravidanza.
  • ha adottato un minore, nazionale o internazionale, con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983.
  • ha ottenuto un affidamento preadottivo nazionale, disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983, o un affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Ulteriori requisiti riguardano soprattutto le straniere residenti in territorio italiano, le quali possono richiedere il bonus se:

  • hanno residenza in Italia.
  • hanno cittadinanza italiana o comunitaria.
  • qualora non comunitarie, siano in possesso dello status di rifugiato politico o godano di protezione sussidiaria.
  • qualora non comunitarie, siano in possesso della carta di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998) oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007.

Che documenti servono

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Naturalmente la documentazione richiesta varia da chi si trova in gravidanza, a chi abbia già partorito o adottato un figlio. Le mamme in attesa devono allegare alla domanda la certificazione medica, mentre se il bimbo è già nato la madre dovrà auto-certificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino. Nel caso di affido e adozione, invece, sarà necessario indicare il numero di provvedimento del tribunale.

Come si deve presentare la domanda

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La domanda deve essere presentata dalle interessate all’INPS esclusivamente in via telematica: qualora si sia in possesso di PIN, si può utilizzare il sito Inps, oppure il Contact Center al numero verde 803.164 gratuito da rete fissa, o il numero 06 164.164 da cellulare (con tariffazione a carico); in alternativa, ci si può rivolgere a un patronato. Il bonus è erogato direttamente dall’INPS sulla base delle modalità scelte, ossia bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.

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