Si sente spesso parlare di assegno di maternità, tuttavia a volte l’argomento non è molto chiaro e rimane un po’ “nebuloso”; anche perché, in realtà esiste sia l’assegno di maternità erogato dai comuni che quello statale. Cerchiamo di fare chiarezza spiegando bene quali siano i requisiti per richiederli e quali le differenze tra i due tipi.

L’assegno di maternità dei comuni

assegno di maternità comuni
Fonte. web

Come spiega l’INPS sul proprio sito, l’assegno di maternità comunale può essere richiesto, al proprio Comune di residenza, dalla madre non lavoratrice, per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
Tuttavia, anche la madre lavoratrice può chiedere l’assegno, se non ha diritto all’indennità di maternità dell’INPS oppure alla retribuzione per il periodo di maternità, mentre se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.

Chi può richiederlo

L’assegno di maternità dei comuni può essere richiesto dalle cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, oppure alle cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato che abbiano uno uno dei seguenti titoli di soggiorno:

  • carta di soggiorno.
  • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre. Come prevedono talune deroghe, in casi particolari ed eccezionali, qualora la madre sia impossibilitata a richiedere l’assegno, questo può essere chiesto, a seconda delle circostanze, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.

Come fare domanda

Per beneficiare dell’assegno di maternità i redditi e i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non devono superare il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio, oppure dell’ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, compilando la documentazione. Il modello di domanda generalmente viene reso disponibile dal Comune di residenza.
La documentazione necessaria comprende:

  • la dichiarazione sostitutiva unica oppure l’attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida, contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno.
  • l’autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità: i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell’assegno, come residenza, cittadinanza; di non avere diritto, per il periodo di maternità, all’indennità di maternità dell’INPS oppure alla retribuzione; in caso contrario, si deve indicare l’importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza; di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001, istituito dall’art. 49 della Legge n. 488/99.

Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

A chi viene elargito l’assegno spetta un importo complessivo pari a 1.545,55 euro, per quanto riguarda le madri non lavoratrici; se una madre lavora l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’INPS oppure la retribuzione; infine, se l’indennità di maternità dell’INPS oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).
L’assegno di maternità spetta per ogni figlio, perciò, in caso di parto gemellare o di adozione/affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

L’assegno di maternità dello Stato

assegno di maternità dello stato
Fonte: web

L’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato, come si legge su un’altra pagina del sito INPS, “è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall’INPS (articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)”. L’importo dell’assegno è ridefinito, ogni anno, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.

Chi può richiederlo

Sono diverse le categorie che possono richiedere l’assegno di maternità dello Stato:

  • la madre, anche adottante.
  • il padre, anche adottante.
  • gli affidatari preadottivi.
  • l’adottante non coniugato.
  • il coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva.
  • gli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

Anche in questo caso, come requisiti generali richiesti per il diritto all’assegno di maternità di Stato rientrano, naturalmente, la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione europea, mentre ai cittadini extracomunitari è richiesto il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Esistono diversi requisiti per ottenerlo, sia per la madre che per il padre. La prima, se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale; oppure, se ha lavorato almeno tre mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto, o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino adottato/affidato non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi; infine, se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.

In caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo quest’ultimo deve invece essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre; idem dicasi se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti. Se ha riconosciuto il neonato, o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva/affidataria preadottiva, al momento della domanda, deve avere il regolare soggiorno e residenza in Italia, deve esserci la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e la donna deceduta non deve avere già usufruito dell’assegno. In quest’ultima fattispecie non sono richiesti i requisiti sia dei tre mesi di contributi tra i 18 e i nove mesi precedenti, sia della perdita del diritto da non più di nove mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

Come richiederlo

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione/affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale. La domanda deve essere presentata presso l’ufficio INPS di competenza.

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