Dopo il parto, terminato anche il periodo concesso per legge per il congedo parentale, può capitare che la neo mamma necessiti ancora di un po’ di tempo in cui occuparsi del bambino, per problemi di varia natura o esigenze particolari; in questi casi, la normativa in vigore prevede la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo ulteriore, usufruendo della maternità facoltativa.

La legge consente infatti alla lavoratrice madre di assentarsi dal lavoro per un periodo di sei mesi, anche frazionabile, per i primi otto anni di vita del bambino. Per intenderci, il periodo di congedo facoltativo può essere richiesto anche a ore, ad esempio se si ha bisogno di andare a vedere la recita del bambino oppure se si deve accompagnarlo a qualche visita medica, pur non essendo quest’ultimo più un neonato. Se l’unico genitore è la madre, inoltre, il diritto alla maternità facoltativa spetta per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a dieci mesi.

Il periodo di astensione facoltativa, che comprende anche il sabato e la domenica, non può essere interrotto con assenze ad altro titolo, come ferie, cure o malattie. Ne consegue che l’insorgenza di uno stato di malattia non comporta alcuna modifica nella durata del periodo di congedo facoltativo in atto.
Naturalmente la lavoratrice può rientrare in servizio prima del termine del periodo richiesto, previa comunicazione al dirigente dell’Unità di appartenenza.

Il godimento della maternità facoltativa non esclude la possibilità di fruire nello stesso anno di permessi retribuiti, quando ne ricorrano le circostanze, come ad esempio del permesso per matrimonio, la partecipazione a concorsi, un lutto di famiglia, o gravi motivi personali.
A non avere diritto alla maternità facoltativa sono le lavoratrici sospese dal lavoro. Cerchiamo ora di capire quali sono le categorie professionali che rientrano nella fattispecie.

Maternità facoltativa: chi ne può usufruire?

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Hanno diritto a godere della maternità facoltativa:

  • Le lavoratrici e i lavoratori agricoli, ma a determinate condizioni, come 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente la nascita del bambino.
  • Le lavoratrici iscritte alla gestione separata, anche in questo caso a determinate condizioni, come 3 mesi di effettiva contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento per il calcolo dell’assegno di maternità.
  • Le lavoratrici autonome, che però hanno diritto a soli 3 mesi da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino.

L’INPS tiene a precisare che il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Tutte le disposizioni di legge riguardano anche i genitori adottivi e affidatari, anche se in questa circostanza non si farà riferimento alla data di nascita del minore, ma a quella di ingresso nel nucleo familiare.

Maternità facoltativa: la retribuzione

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Per quanto riguarda lo stipendio percepito in caso di prolungamento del congedo parentale, esistono due livelli retributivi: entro i primi 6 anni del bambino, per un periodo massimo complessivo di 6 mesi, al genitore che chiede la maternità facoltativa spetta un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo.

Dai 6 anni e un giorno agli 8 anni del bambino il congedo viene retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione, ovvero in caso di forte disagio economico; in caso contrario il congedo per un bambino con più di 6 anni non viene retribuito affatto. In ultimo, dagli 8 ai 12 anni del bambino non è prevista alcuna retribuzione ma soltanto la possibilità di assentarsi dal lavoro. Gli eventuali periodi fruiti senza diritto al trattamento economico sono coperti da contribuzione figurativa mediante attribuzione di valore retributivo pari al 200% del massimo dell’assegno sociale, salva la facoltà di integrazione e riscatto da parte dell’interessata/o.

Per fare fronte alle spese da sostenere durante i periodi di astensione facoltativa, la legge prevede la possibilità di chiedere l’anticipazione del TFR, il trattamento di fine rapporto, la quale è corrisposta insieme alla retribuzione precedente alla data di inizio dell’astensione. Questa nuova disposizione, tuttavia, non è ancora operativa in ambito INAIL, in attesa dell’emanazione delle relative norme di attuazione, che spettano al Decreto del Ministro della Funzione Pubblica e al CCNL.

Come si richiede la maternità facoltativa?

La domanda di congedo parentale facoltativo deve essere presentata all’INPS in via telematica, tramite tre diverse possibilità:

  • Web: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line).
  • Contact Center integrato: potete chiamare il numero 803164 gratuito da rete fissa o lo 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
  • Patronati: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

E se a richiedere la maternità facoltativa è il papà?

maternità facoltativa INPS
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A differenza della maternità anticipata e di quella obbligatoria, il congedo parentale (che è la corretta definizione di maternità facoltativa) è un diritto che spetta anche ai papà. I genitori possono pertanto decidere di comune accordo chi dei due chiederà di astenersi dal lavoro. Gli importi retributivi sono i medesimi per entrambi, a variare, semmai, sono i periodi di astensione.

  • Il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi, che diventano 7 mesi “dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi”, come comunica l’INPS.
  • Le astensioni dal lavoro, se utilizzate da entrambi i genitori, non possono superare il limite complessivo di 11 mesi.
  • Il genitore solo (si intendono i genitori il cui partner sia deceduto oppure che abbiano ottenuto l’affidamento esclusivo del minore) può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 10 mesi.

Infine, tra le novità introdotte dal Jobs Act c’è la possibilità di “barattare” la maternità facoltativa con un part-time. In sostanza si rinuncia ai sei mesi di congedo per ritornare al lavoro potendo però occuparsi del piccolo per mezza giornata.

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